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Profili storico-normativi e collocazione nellambito
del sistema della Pubblica Sicurezza.
Dalla seconda metà degli anni 60, in considerazione
della recrudescenza di manifestazioni criminali compiute
da associazioni di stampo mafioso e terroristico,
prese corpo lidea di procedere ad una revisione
organica dellordinamento della Pubblica Sicurezza.
A fronte dei diversi disegni di legge nel frattempo
presentati il Governo affrontò, nel 1979, la complessa
e delicata materia con una propria proposta che, dopo
aver impegnato due legislature, venne approvata nel
1981 con la legge "121".
Il Governo, tuttavia, considerò, già alla fine del
1979, lindifferibilità di individuare un modulo
organizzatorio idoneo ad evitare dispersioni di risorse
o duplicazione di sforzi e procedette a stralciare,
dalla più ampia riforma dellAmministrazione
della Pubblica Sicurezza, il tema del coordinamento
delle Forze di Polizia.
Con decreto legge 15.12.1979, n. 626, convertito in
legge 14.2.1980, n. 23, furono istituiti il Comitato
Nazionale dellordine e della sicurezza Pubblica,
con funzioni di consulenza del Ministro dellInterno,
ed un "Ufficio" diretto dal "Capo della
Polizia o da un suo delegato", "ai fini
dellattuazione delle direttive e degli ordini
impartiti dal Ministro nellesercizio delle attribuzioni
di coordinamento e di direzione unitaria in materia
di ordine e sicurezza pubblica".
La formulazione del predetto testo normativo trovò
poi conclamazione, in modo più articolato ed organico,
nella legge 121/81 che ha delineato, comè noto,
la nuova architettura dellAmministrazione della
Pubblica Sicurezza.
La legge 121/81 individua puntualmente il sistema
dei poteri istituzionali e delle relative funzioni
e dà così vita a un modulo organizzatorio della funzione
di coordinamento della forze di polizia, cui attribuisce
competenze chiaramente definite sia a livello politico
ed operativo, che centrale e periferico.
Tali scelte progettuali facevano superare le prefigurate
ipotesi di istituire un "Corpo di Polizia"
8"avrebbe portato a divaricazioni fra le diverse
componenti dellamministrazione che invece occorreva
coordinare e rinsaldare" Relaz. DDL Governo)
ed un "Segretariato Generale" ("non
ha ragione dessere in una cornice allinterno
della quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
costituisce lo strumento ottimale e adeguato ad assicurare
al Ministero dellInterno lalta direzione
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica ed il coordinamento
dei compiti e delle attività delle Forze di polizia"
Relaz. DDL Governo).
Dai lavori preparatori dei due testi normativi citati
(legge n: 23/80 e legge n. 121/81) si possono estrapolare
alcuni spunti di interesse al fine di valutare compiutamente
la "ratio" della riforma:
-
il 27 gennaio
1977 la Camera approva a larghissima maggioranza
un ordine del giorno nel quale si auspica un nuovo
assetto della pubblica Sicurezza, del quale considera
momenti importanti, "la smilitarizzazione
e ladozione di misure che consentano unità
di indirizzo e certezze di responsabilità politica
nellamministrazione di Polizia, mediante,
un ordinamento comune a tutte le Forze di polizia";
Il Ministro dellInterno pro-tempore, On. ROGNONI,
nellintervento tenuto il 7 febbraio 1980 innanzi
la seconda Commissione della camera dei deputati,
in occasione del dibattito sul disegno di legge di
conversione del decreto legge n. 626/79, tra laltro,
dice:
-
"il
provvedimento in discussione si muove allinterno
di un disegno che ha come punto centrale e di
vertice il Ministro dellInterno, Autorità
Nazionale di Pubblica Sicurezza, cui vengono attribuiti
i massimi poteri e le correlate responsabilità
in materia. Questo garantisce lunitarietà
della struttura articolata dellAmministrazione
che comprende e vincola tutte le Forze di polizia,
quale che sia la loro collocazione organica, in
quanto tutte legate dallidentità dei fini.
In questottica, il decreto fissa normativamente
per la prima volta i contenuti dellattività
di coordinamento".
La previsione normativa (artt. 4,5,6, legge 121/81)
riguardante il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
e le sue articolazioni risponde alla volontà di creare,
a fronte di una unitaria azione politica, una altrettanto
unitaria attuazione delle direttive del Ministro dellInterno:
ciò trova ampia conferma negli stessi lavori preparatori.
Ed ancora il Ministro dellInterrno pro tempore,
On. ROGNONI, sul disegno di legge A.C. n. 895 si esprime:
-
"altro
punto qualificante del disegno di legge governativo
è costituito dallindividuazione di un agile
strumento di coordinamento politico ed operativo
delle varie Forze di Polizia, di cui viene in
tal modo garantita, con la diversità dei rispettivi
modelli organizzatori e delle peculiari professionelità
ed esperienze operative, la fondamentale unitarietà
dei fini e delle loro possibilità di impiego in
un disegno differenziato ma organico della lotta
alla criminalità e di difesa dellordine
e della sicurezza pubblica.
Lo stesso modulo organizzatorio della funzione
di coordinamento da vita ad un dispositivo attributorio
di funzioni chiaramente definite, la cui azione
èimputata direttamente al responsabile politico
dellAmministrazione, nella sua qualità di
autorità nazionale di Pubblica Sicurezza. Viene
così garantita tanto la posizione di sovraordinazione
alle strutture destinatarie delle direttive, quanto
la particolare efficacia di questultime."
Un riscontro, in parte indietro, della volontà del
Parlamento di mantenere la funzione di coordinamento
tra quelle del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
diretto dal Capo della Polizia Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, è individuabile nel fatto
che un parere espresso dalla IV Commissione
(Giustizia) della Camera dei Deputati non ebbe
seguito e non fu tradotto in legge.
La IV
Commissione, infatti, così ebbe ad esprimersi:
Altri utili elementi di conferma possono rilevarsi
dallintervento del relatore, On. ZOLLA, in sede
di discussione sul disegno di legge di conversione
del D.L.n. 626/79 (seduta del 7.2.1980 della II Commissione
della Camera dei Deputati):
-
"
.
quando lOn. FRANCHI si domanda come un Direttore
Generale dellAmministrazione della Pubblica
Sicurezza possa coordinare un Generale a quattro
stelle, rilevo che questo risponde alla tradizione.
Già in passato, infatti, il coordinamento delle
Forze di Polizia, dal quale dipendevano, anche
per taluni aspetti di coordinamento, le altre
forze di Polizia, ivi compresa, dunque, lArma
dei Carabinieri.
Come si può poi sostenere che le attività svolte
dai Generali non possono essere coordinate dal
Prefetto? Se il Prefetto deve rappresentare il
Governo nella sua interezza, non vedo perché da
tale organo non possano dipendere anche i rappresentanti
locali delle Forze Armate".
Analogo spessore assume, inoltre, lintervento
che lo stesso On. ROGNONI svolse nella medesima sede:
-
"
.allart.
3 ( quello che diventerà lart. 6 della legge
121/81), infatti, ed in particolare alle lettere
da a) a g), vengono individuati i momenti della
complessiva azione, il cui risultato è costituito
dallutilizzazione coordinata dalle Forze
di Polizia. Si tratta in effetti di una individuazione
di ambiti di intervento che intende esaltarne
lazione congiunta in un quadro di scelte
programmate, sotto la direzione e la responsabilità
della suprema Autorità politica in materia di
ordine e sicurezza.
Lesigenza di un più alto coordinamento in
tema dordine e sicurezza pubblica coinvolge
tutti i momenti dellattività, da quello
preventivo a quello investigativo a quello repressivo.
Lo Stato dunque dispone per la lotta alla criminalità
ed alleversione di un centro di riferimento
unitario, di supporto al Ministro dellInterno,
Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza".
Lanalisi delle suesposte osservazioni, formulate
in sede parlamentare, dà modo di comprendere linnovazione
che si volle apportare nellassetto del sistema
di Pubblica sicurezza del Paese, che ne individua
lelemento fondante ed indefettibile nella
pluralità delle Forze di Polizia.
In questambito è da collocare, con speciale
riferimento ai profili funzionali, il ruolo di "
centro di riferimento unitario" conferito al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, istituito nellambito
dellAmministrazione della Pubblica Sicurezza.
Per effetto dellart. 4 della legge 1° aprile
1981, n. 121, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro
dellInterno:
-
allattuazione
della politica dellordine e della sicurezza
pubblica
-
al coordinamento
tecnico operativo della Forze di Polizia;
-
alla direzione
ed amministrazione della Polizia di Stato;
-
alla direzione
e gestione dei supporti tecnici, anche per le
esigenze generali del Ministro dellInterno;
Il Dipartimento ai fini dellattuazione delle
direttive impartite dal Ministro dellInterno
nellesercizio delle attribuzioni di coordinamento
e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza
pubblica, espleta i compiti indicati nelle lettere
da a) a g) dellart. 6 della citata legge.
Nellambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
lUfficio per il Coordinamento e la Pianioficazione
delle Forze di Polizia espleta, per effetto del
combinato disposto dellart. 5, primo comma,
lettera a) e dellart. 6 della legge 121/81,
i compiti individuati dalle lettere da a) a g) del
succitato art. 6.
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