Dipartimento della Pubblica Sicurezza » Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia

     Profili storico-normativi e collocazione nell’ambito del sistema della Pubblica Sicurezza.

     Dalla seconda metà degli anni 60, in considerazione della recrudescenza di manifestazioni criminali compiute da associazioni di stampo mafioso e terroristico, prese corpo l’idea di procedere ad una revisione organica dell’ordinamento della Pubblica Sicurezza.

     A fronte dei diversi disegni di legge nel frattempo presentati il Governo affrontò, nel 1979, la complessa e delicata materia con una propria proposta che, dopo aver impegnato due legislature, venne approvata nel 1981 con la legge "121".

     Il Governo, tuttavia, considerò, già alla fine del 1979, l’indifferibilità di individuare un modulo organizzatorio idoneo ad evitare dispersioni di risorse o duplicazione di sforzi e procedette a stralciare, dalla più ampia riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il tema del coordinamento delle Forze di Polizia.

     Con decreto legge 15.12.1979, n. 626, convertito in legge 14.2.1980, n. 23, furono istituiti il Comitato Nazionale dell’ordine e della sicurezza Pubblica, con funzioni di consulenza del Ministro dell’Interno, ed un "Ufficio" diretto dal "Capo della Polizia o da un suo delegato", "ai fini dell’attuazione delle direttive e degli ordini impartiti dal Ministro nell’esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica".

     La formulazione del predetto testo normativo trovò poi conclamazione, in modo più articolato ed organico, nella legge 121/81 che ha delineato, com’è noto, la nuova architettura dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

     La legge 121/81 individua puntualmente il sistema dei poteri istituzionali e delle relative funzioni e dà così vita a un modulo organizzatorio della funzione di coordinamento della forze di polizia, cui attribuisce competenze chiaramente definite sia a livello politico ed operativo, che centrale e periferico.

     Tali scelte progettuali facevano superare le prefigurate ipotesi di istituire un "Corpo di Polizia" 8"avrebbe portato a divaricazioni fra le diverse componenti dell’amministrazione che invece occorreva coordinare e rinsaldare" – Relaz. DDL Governo) ed un "Segretariato Generale" ("non ha ragione d’essere in una cornice all’interno della quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituisce lo strumento ottimale e adeguato ad assicurare al Ministero dell’Interno l’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica ed il coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di polizia" – Relaz. DDL Governo).

     Dai lavori preparatori dei due testi normativi citati (legge n: 23/80 e legge n. 121/81) si possono estrapolare alcuni spunti di interesse al fine di valutare compiutamente la "ratio" della riforma:

  • il 27 gennaio 1977 la Camera approva a larghissima maggioranza un ordine del giorno nel quale si auspica un nuovo assetto della pubblica Sicurezza, del quale considera momenti importanti, "la smilitarizzazione e l’adozione di misure che consentano unità di indirizzo e certezze di responsabilità politica nell’amministrazione di Polizia, mediante, un ordinamento comune a tutte le Forze di polizia";

     Il Ministro dell’Interno pro-tempore, On. ROGNONI, nell’intervento tenuto il 7 febbraio 1980 innanzi la seconda Commissione della camera dei deputati, in occasione del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 626/79, tra l’altro, dice:

  • "il provvedimento in discussione si muove all’interno di un disegno che ha come punto centrale e di vertice il Ministro dell’Interno, Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, cui vengono attribuiti i massimi poteri e le correlate responsabilità in materia. Questo garantisce l’unitarietà della struttura articolata dell’Amministrazione che comprende e vincola tutte le Forze di polizia, quale che sia la loro collocazione organica, in quanto tutte legate dall’identità dei fini. In quest’ottica, il decreto fissa normativamente per la prima volta i contenuti dell’attività di coordinamento".

     La previsione normativa (artt. 4,5,6, legge 121/81) riguardante il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le sue articolazioni risponde alla volontà di creare, a fronte di una unitaria azione politica, una altrettanto unitaria attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno: ciò trova ampia conferma negli stessi lavori preparatori.

     Ed ancora il Ministro dell’Interrno pro tempore, On. ROGNONI, sul disegno di legge A.C. n. 895 si esprime:

  • "altro punto qualificante del disegno di legge governativo è costituito dall’individuazione di un agile strumento di coordinamento politico ed operativo delle varie Forze di Polizia, di cui viene in tal modo garantita, con la diversità dei rispettivi modelli organizzatori e delle peculiari professionelità ed esperienze operative, la fondamentale unitarietà dei fini e delle loro possibilità di impiego in un disegno differenziato ma organico della lotta alla criminalità e di difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
    Lo stesso modulo organizzatorio della funzione di coordinamento da vita ad un dispositivo attributorio di funzioni chiaramente definite, la cui azione èimputata direttamente al responsabile politico dell’Amministrazione, nella sua qualità di autorità nazionale di Pubblica Sicurezza. Viene così garantita tanto la posizione di sovraordinazione alle strutture destinatarie delle direttive, quanto la particolare efficacia di quest’ultime."

     Un riscontro, in parte indietro, della volontà del Parlamento di mantenere la funzione di coordinamento tra quelle del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diretto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è individuabile nel fatto che un parere – espresso dalla IV Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati – non ebbe seguito e non fu tradotto in legge.

La IV Commissione, infatti, così ebbe ad esprimersi:

  • "negli artt. 5 o 6 va esaminata l’opportunità di porre le strutture che debbano provvedere all’attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle Forze di Polizia al di fuori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quindi in una posizione a se stante. Infatti tale funzione di coordinamento coinvolge tutte le Forze di Polizia e non sembra quindi opportuno da un punto di vista istituzionale e funzionale situare gli strumenti all’interno di un Dipartimento che prevalentemente si articola in Direzioni Centrali riguardanti la sola Polizia di Stato".

     Altri utili elementi di conferma possono rilevarsi dall’intervento del relatore, On. ZOLLA, in sede di discussione sul disegno di legge di conversione del D.L.n. 626/79 (seduta del 7.2.1980 della II Commissione della Camera dei Deputati):

  • "…. quando l’On. FRANCHI si domanda come un Direttore Generale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza possa coordinare un Generale a quattro stelle, rilevo che questo risponde alla tradizione.
    Già in passato, infatti, il coordinamento delle Forze di Polizia, dal quale dipendevano, anche per taluni aspetti di coordinamento, le altre forze di Polizia, ivi compresa, dunque, l’Arma dei Carabinieri.
    Come si può poi sostenere che le attività svolte dai Generali non possono essere coordinate dal Prefetto? Se il Prefetto deve rappresentare il Governo nella sua interezza, non vedo perché da tale organo non possano dipendere anche i rappresentanti locali delle Forze Armate".

     Analogo spessore assume, inoltre, l’intervento che lo stesso On. ROGNONI svolse nella medesima sede:

  • "…………….all’art. 3 ( quello che diventerà l’art. 6 della legge 121/81), infatti, ed in particolare alle lettere da a) a g), vengono individuati i momenti della complessiva azione, il cui risultato è costituito dall’utilizzazione coordinata dalle Forze di Polizia. Si tratta in effetti di una individuazione di ambiti di intervento che intende esaltarne l’azione congiunta in un quadro di scelte programmate, sotto la direzione e la responsabilità della suprema Autorità politica in materia di ordine e sicurezza.
    L’esigenza di un più alto coordinamento in tema d’ordine e sicurezza pubblica coinvolge tutti i momenti dell’attività, da quello preventivo a quello investigativo a quello repressivo.
    Lo Stato dunque dispone per la lotta alla criminalità ed all’eversione di un centro di riferimento unitario, di supporto al Ministro dell’Interno, Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza".

     L’analisi delle suesposte osservazioni, formulate in sede parlamentare, dà modo di comprendere l’innovazione che si volle apportare nell’assetto del sistema di Pubblica sicurezza del Paese, che ne individua l’elemento fondante ed indefettibile nella pluralità delle Forze di Polizia.

     In quest’ambito è da collocare, con speciale riferimento ai profili funzionali, il ruolo di " centro di riferimento unitario" conferito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, istituito nell’ambito dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

     Per effetto dell’art. 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell’Interno:

  1. all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica

  2. al coordinamento tecnico operativo della Forze di Polizia;

  3. alla direzione ed amministrazione della Polizia di Stato;

  4. alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministro dell’Interno;

     Il Dipartimento ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno nell’esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica, espleta i compiti indicati nelle lettere da a) a g) dell’art. 6 della citata legge.

     Nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianioficazione delle Forze di Polizia espleta, per effetto del combinato disposto dell’art. 5, primo comma, lettera a) e dell’art. 6 della legge 121/81, i compiti individuati dalle lettere da a) a g) del succitato art. 6.